Lo ha annunciato stamattina - nel corso del seminario ‘Verso un’edilizia 4.0’ organizzato da ACER, l’Associazione Costruttori Edili di Roma - Pietro Baratono, Provveditore per le Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna e presidente della commissione ministeriale che ha scritto il decreto.
Già dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici sarà facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti. L’obbligo per le stazioni appaltanti scatterà nel 2019 per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro e verrà progressivamente esteso agli appalti di importo inferiori fino a introdurlo in tutto il sistema dei lavori pubblici nel 2025.
“Un passaggio importante - afferma il Ministro Delrio in un comunicato - che risponde a una innovazione del settore e porterà trasparenza, efficienza e più qualità nella progettazione e realizzazione delle opere”.
Cos’è il Building Information Modeling - BIM
Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
Si tratta - spiega il Ministero - di un intervento utile nel perseguimento di una migliore qualità dei progetti e delle opere, criterio ispiratore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in quanto, attraverso la digitalizzazione del settore delle costruzioni, si apportano benefici alla spesa pubblica e ai prodotti immobiliari o infrastrutturali e si rende più efficiente l'operato degli attori sul versante dell'offerta, con il conseguente incremento della loro redditività. Secondo alcuni studi ed esperienze, questo tipo di progettazione innovativa può consentire almeno il 10% di risparmi di spese di gestione e risparmi lungo tutto il ciclo dell’opera, abbattendo il ricorso alle varianti e prevedendo per tempo le manutenzioni necessarie.
Il Decreto BIM
Il decreto è il risultato di un lavoro complesso e approfondito, avviato da una Commissione appositamente istituita dal Ministro e composta da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anac, Agid, delle Università degli Studi di Brescia, Sapienza di Roma, Federico II di Napoli, del Politecnico di Milano, della Rete delle Professioni Tecniche, che ha proceduto alle audizioni dei principali stakeholder del settore e predisposto una prima bozza del provvedimento, che è stata sottoposta a consultazione pubblica online tra giugno e luglio 2017,Il provvedimento definisce, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici, e individua gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti e i contenuti informativi del capitolato.
Il provvedimento disciplina inoltre gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
E’ previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.
Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.
L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori: dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni, dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni, dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni, dal 2023 per le opere oltre 1 milione, dal 2025 per tutte le nuove opere.